I primi effetti negativi dell’ambigua normativa che consente di attribuire incarichi ai dirigenti in pensione si sono manifestati nel comune di Salerno. La comandante del corpo dei vigili urbani, impegnata da tempo in una vertenza sindacale avviata dagli agenti componenti il corpo, si è dimessa, dopo essere stato di fatto esautorata da un «mediatore» nominato dal comune, per giungere al componimento della negoziazione sindacale. Tale «mediatore», figura del tutto inesistente nell’ordinamento locale ma anche nel sistema giuridico amministrativo, è stato scelto dal comune nella persona dell’ex dirigente, in pensione, addetto alla gestione del personale.
È evidente che il comune si è avvalso della facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni di incaricare, attribuendo incarichi dirigenziali o consulenze e collaborazioni, dipendenti pensionati, prevista dall’articolo 5, comma 9, del dl 95/2012, convertito in legge 135/2015, di recente modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 124/2015. Unica condizione è che detti incarichi siano a titolo gratuito, come espressamente imposto dalla norma. Era facile immaginare, tuttavia, che simili incarichi potessero contribuire a creare una sorta di «apparato parallelo» a quello operativo. Gli incarichi previsti dalla norma del 2012 sono visti e considerati sostanzialmente come fiduciari e rientrano, dunque, nel novero dello spoil system all’italiana. Potenzialmente, il ricorso a consulenze di ex dirigenti in pensione potrebbe determinare esattamente il cortocircuito verificatosi a Salerno, cioè mettere un dirigente di ruolo «sotto tutela», da parte di un dirigente pensionato scelto in maniera fiduciaria dall’amministrazione. Nel caso di specie, il ruolo di «mediazione» affidato dal comune all’ex dirigente in pensione appare assai particolare e poco in linea con l’ordinamento. Una «mediazione» contrattuale a un soggetto esterno all’ente appare in evidente contrasto con l’articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001 e l’articolo 107 del dlgs 267/2000 che attribuiscono ai dirigenti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati alle loro strutture in via esclusiva, dunque a esclusione dell’ingerenza di organi di governo o di soggetti terzi.
Fonte: italiaoggi.it