Comunicato stampa del Dr. Pasquale Giacobbe

In data odierna la Corte di Appello di Roma ha reso nota la decisione del ricorso proposto dal sig. Pietro Diodato avverso la propria cancellazione dalle liste elettorali del suo Comune di residenza, il Comune di Minturno, con la quale il suddetto ricorso è stato totalmente rigettato con sua condanna alle spese.

Con la decisione della Corte di Appello di Roma si mette un punto fermo sulla legittimità della decisione del Consiglio Regionale della Campania che aveva dichiarato decaduto il sig. Diodato perché ineleggibile, in quanto la iscrizione nelle liste elettorali costituisce un requisito necessario per essere eleggibile alla carica di consigliere regionale.

Risulta, contemporaneamente, confermato il diritto del sig. Pasquale Giacobbe (difeso innanzi alla Corte d’Appello dagli avvocati Alessandro De Angelis e Enrico Soprano), primo dei non eletti, a subentrare nella carica, così come, peraltro, legittimamente disposto il 3 dicembre 2010 dal Consiglio Regionale con la medesima deliberazione che aveva dichiarato decaduto il Diodato.

Peraltro, in ordine alle indiscrezioni di stampa che vorrebbero prossimo un reintegro del Diodato sulla scorta di una decisione del giudice dell’esecuzione penale, va precisato: che detta decisione in nessuna parte dispone, né potrebbe in ogni caso farlo, detto reintegro; che la verifica sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità del Diodato appartiene alla esclusiva competenza degli organi dell’amministrazione pubblica deputati a detta verifica e, quindi, non appartiene alla competenza del giudice dell’esecuzione penale che ha altre funzioni; che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di verifica spetta unicamente al giudice che, per legge, esercita il controllo giurisdizionale sulla legittimità della relativa decisione.

Comunque, il giudice dell’esecuzione penale del Tribunale di Napoli ha anche egli stabilito che il Diodato è privo dei requisiti di elettorato attivo e che lo stesso è interdetto dai pubblici uffici, e ciò, malgrado la sospensione condizionale della condanna allo stesso inflitta, a maggior ragione ne impedisce la reintegra.

Napoli, 31 gennaio 2011

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